
Questo è un problema segnato da diverse opzioni ideali di partenza e che si riflettono sulla questione dei diritti fondamentali. Nell’individuazione dei diritti in gioco non vi è contrapposizione: vi sono i valori della dignità della persona che noi leghiamo strettamente sia al riconoscimento del valore del vita, sia al riconoscimento di un autonomia morale e giuridica della persona.
I problemi aperti riguardano questioni di bilanciamento tra i due valori.
Le questioni dell’eutanasia e l’accanimento terapeutico possono essere ricondotte a vari principi della costituzione.
Uno dei più grandi principi della costituzione è quello della libertà dell’uomo e di Capacità di Autodeterminazione (art. 13). Il legislatore non può limitare la libertà della persona, di decidere per il mantenimento delle cure, stabilendo la continuazione del trattamento terapeutico. Questa tesi è rafforzata dall’art. 32, 2° comma, in cui si dice che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“. Il problema sorge quando il paziente non può esprimere la propria volontà ed è lì che c’è spazio per una disciplina.
In sostanza non è previsto a livello costituzionale il dovere di vivere, ma dal punto di vista costituzionale, in tutti quei casi in cui la persona fa parte di una formazione sociale (es. Famiglia), è difficile ammettere che giuridicamente si può riconoscere una libertà assoluta di disporre della propria vita.
Vi sono altri elementi che vengono in gioco, come il diritto alla vita, principio costituzionale fondamentale e indisponibile. Questo è un valore assoluto che nessuna legge può rendere relativo, anche rispetto ad altri interessi assoluti. Quindi non vi è confronto con altri diritti costituzionali, anche se fondamentali. Quindi il legislatore deve essere sanzionato tutto c’è che rappresenta una lesione a tale diritto.
Il diritto alla vita non è l’unico valore costituzionale, perché vi è anche il valore giuridico della pietà o compassione umana (art.2). Se vi è questo principio è chiaro che chi interviene su un uomo che soffre, lo fa per spirito di pietà, come avviene anche per l’Eutanasia degli Animali.
Quindi il Principio dell’Umana Pietà e dell’Affetto possono entrare in conflitto con il Principio del Rispetto della vita. Il legislatore deve mettere in relazione questi due grandi valori nel prevedere la disciplina.
La dignità umana, altro valore costituzionale fondamentale, ricorre in più punti:
- Nell’art. 41, 2° comma, si afferma che le attività economiche non possono mai determinare un “danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.
- L’art. 36, 1° comma, riguarda la retribuzione del lavoratore che deve essere “sufficiente ad assicurare per sé e la sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
- L’art.32, 2° comma, ci dice che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
La dignità umana, pur essendo un valore costituzionale, non ha elementi univoci nell’interpretazione:
Il legislatore potrebbe dire che la dignità umana deve portare il legislatore ad escludere ogni giuridica possibilità di consentire l’uccisione della persona interessata. L’uomo, si potrebbe decidere attraverso la legge, è un essere sempre degno di essere tenuto in vita quelle che siano le sue condizioni. È un interpretazione teoricamente possibile e che giustificherebbe la disciplina penale nei confronti di ogni fattispecie in cui si tenti di concludere una vita dell’uomo per ragioni di pietà.
Potrebbe anche essere interpretato in senso completamente diverso e si potrebbe dire che l’eutanasia e le interruzioni delle cure vitali per un uomo, quando versa in condizioni dolorose, strazianti e irreparabili, è qualcosa non solo di legittimo, ma quasi si dovuto. Ciò dovrebbe essere ammesso nei casi estremi in cui la vita che si conduce non è più degna di essere vissuta e la morte non è il peggiore dei mali.
Mentre sul bilanciamento tra il valore della vita e della pietà umana, c’è spazio per immaginare una soluzione razionale del legislatore, nel caso della dignità umana siamo su una strada scivolosa. Il principio della dignità umana potrà essere sollevato medico obiettore di coscienza: “la mia coscienza così sensibile alla dignità mi vieta di praticare interventi che siano di tipo omicida “, “io non accetto di essere esecutore di decisioni di morte anche se è l’interessato che me lo chiede”.
Vorrei ricordare in fine che la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la Biomedicina, che è il primo strumento giuridico internazionale obbligatorio, afferma che l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’interesse della società e della scienza (art. 2). Questo è il principio cardine della convenzione.
La prima parte è reperibile su I diritti dell’Uomo, Il diritto alla vita e il testamento biologico (parte 1): Tutela dei diritti Dell’uomo sul Piano Internazionale
