
L’esigenza di proteggere i diritti fondamentali dell’individuo in quanto tale si manifestata anzitutto nell’ambito degli ordinamenti giuridici interni nazionali. Nel secolo scorso i sistemi di diritto pubblico di diversi paesi si sono arricchiti di norme che miravano a tutelare le singole persone.
Una cosi importante tendenza evolutiva verso la tutela dei diritti dell’uomo ha un chiaro significato anche sul piano del diritto internazionale: è la dimostrazione che la materia dei diritti dell’uomo è sottratta alla sfera dell’esclusiva competenza interna degli stati. Sussiste per molti diritti dell’uomo che si compie sia sul piano dei vari diritti interni che sul piano del diritto internazionale e che si traduce in una più ampia possibilità di protezione degli individui.
L’idea stessa dei diritti dell’uomo si fonda sul presupposto che l’individuo non deve essere considerato un mezzo per la realizzazione di superiori finalità dello stato. La tutela de singolo individuo costituisce un obiettivo in sé un obiettivo cui l’azione dello stato si deve ispirare. Ne consegue che esiste una serie di diritti fondamentali della persona umana che lo stato non può sopprimere o disconoscere.
Esigere che i diritti dell’uomo siano rispettati può in certi casi (regimi totalitari) mettere in discussione la legittimità stessa di un governo o il modo in cui questo esercita i suoi poteri. E’ quindi comprensibile come i diritti dell’uomo abbiano faticato ad affermarsi negli stessi sistemi giuridici nazionali e come, ancora oggi, essi appaiono tutelati in misura molto diversa, a seconda dei paesi.
Altrettanto problematica è risultata l’affermazione dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordinamento internazionale, perché si riteneva che norme di diritto internazionale potessero vincolare uno Stato circa il trattamento che esso riservava ai propri cittadini.
In alcuni trattati di pace conclusi dopo la prima guerra mondiale furono inserite clausole relative ai diritti da attribuire ai cittadini di uno stato appartenenti a determinate minoranze etniche. Soltanto con la fine della Seconda Guerra mondiale si ebbe una chiara idea che l’uomo richiede, anche sul piano del diritto internazionale, di essere tutelato in quanto tale, indipendentemente dalla sua nazionalità. L’impulso venne dalla Carta delle Nazioni Unite, che annovera il rispetto dei diritti dell’uomo tra i fini dell’organizzazione dell’uomo (art.1., par. 3). L’art. 55 ribadisce che il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, è uno strumento necessario per il conseguimento di rapporti pacifici e amichevoli tra le nazioni.
Le Nazioni Unite hanno promosso l’adozione di una nutrita serie di atti internazionali di varia natura relativi ai diritti dell’uomo. All’origine dell’azione in questa materia sta la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 (Tullio Scovazzi, 2000, Corso di Diritto Internazionale, Parte 1: Caratteri Generali ed evoluzione della comunità internazionale, Giuffrè Editore Milano, 65-76)
A questo scopo sono stati previsti degli strumenti per tutelare i diritti dell’uomo. Il Consiglio d’Europa con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ha previsto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Un individuo può mettere in moto un procedimento che si conclude con una sentenza motivata da parte di un organo giudiziario internazionale. La sentenza accerta se uno Stato Membro del Consiglio d’Europa si è comportato in modo contrario ai doveri che derivano dalla convenzione e accorda un’equa soddisfazione all’individuo leso, qualora il diritto interno dello Stato Responsabile non permetta di eliminare le conseguenze della violazione.(supra)
